Art. 13.
(Informazione ed educazione sanitaria).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi programmi di educazione sanitaria, promuovono, attraverso le unità operative di educazione sanitaria delle aziende sanitarie locali, la conoscenza delle piante officinali utilizzabili a fini salutistici o medicinali, con iniziative rivolte al personale sanitario e alla popolazione residente.